Respinto l'appello di Società Italiana autori ed editori
Pubblicato il: 2/21/2023
Nel procedimento, Siae è affiancata dagli avvocati Maurizio Mandel, Domenico Luca Scordino e Paolo Turco.
Il CdS si pronuncia sul ricorso avanzato da Siae per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 11330/2019.
Con delibera del 25/09/2018 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (per brevità, anche Autorità o Agcm) ha ritenuto che la società Italiana degli Autori ed Editori – SIAE (per brevità, anche SIAE) avesse posto in essere, almeno dal 1° gennaio 2012, un abuso di posizione dominante contrario all’art. 102 TFUE, riconducibile ad un’unica e complessa strategia escludente dei concorrenti nei mercati relativi ai servizi di intermediazione dei diritti d’autore e del servizio di tutela dal plagio e consistente nell’imposizione di vincoli nell’offerta di servizi diversi nella gestione dei diritti d’autore, di vincoli nell’offerta di servizi di gestione dei diritti d’autore e di servizio di tutela dal plagio, di vincoli nella gestione dei diritti di autori non iscritti alla SIAE nonché di ostacoli ai concorrenti nel rilascio di licenze ad emittenti TV e nella gestione di repertori di aventi diritto stranieri.
La Siae, ricorrendo dinnanzi al Tar Lazio, Roma, ha dedotto l’illegittimità della delibera del 25/09/2018, sia per vizi procedurali che per vizi sostanziali, inerenti (tra l’altro) alla corretta ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di intermediazione del diritto d’autore.
Il Tar ha rigettato il ricorso, ravvisando l’infondatezza delle censure attoree.
La ricorrente in primo grado ha appellato la sentenza emessa dal Tar, deducendone l’erroneità con l’articolazione di plurime censure.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede: dichiara l’inammissibilità dell’appello incidentale e rigetta l’appello principale e, per l’effetto, conferma ai sensi di cui in motivazione la sentenza appellata; compensa interamente tra le parti le spese di giudizio del grado di appello.