Rigettato il ricorso di G.E.I. S.p.a.
Pubblicato il: 1/16/2023
Nel procedimento, GEI è affiancato dagli avvocati Giovanni Tironi e Alessandra Mari; SO.G.E.T. S.p.A. è assistita dall'avvocato Sergio Della Rocca.
Con la sentenza n. 756/6/17, depositata il 10/5/2017, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (CTR), rigettava l'appello proposto dalla G.E.I. s.p.a. - società operante nel campo della produzione di semilavorati alimentari per gelato, pasticceria ed aromi - e, per l'effetto, confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento TIA relativo agli anni 2010, 2011 e 2012 emesso dal S.O.G.E.T. spa quale concessionaria del Consorzio di Bacino 16 di cui era parte il Comune di Settimo Torinese.
La CTR nel confermare la sentenza impugnata rilevava che correttamente i giudici di prima istanza avevano ritenuto l'attività svolta dalla contribuente come rientrante nella "categoria 20" industria del regolamento comunale e, pertanto, differentemente da quanto ritenuto dalla G.E.I. s.p.a., soggetta al pagamento della quota "fissa" della TIA.
Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Cassazione igetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole in euro 6.500,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 17 Corte di Cassazione - copia non ufficiale quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.