Pronuncia della Cassazione in materia di imposizione indiretta
Pubblicato il: 2/25/2023
Società Cooperativa Agro Ittica Maremmana s.r.l. è affiancata dagli avvocati Mario Scialla e Michele Martini.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 59/35/13, depositata il 22 luglio 2013.
Con sentenza n. 59/35/13 del 22/07/2013, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Società Cooperativa Agro Ittica Maremmana s.r.l. (di seguito SCAIM) avverso la sentenza n. 66/04/11 della Commissione tributaria provinciale di Grosseto (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente avverso tre atti di contestazione sanzioni in materia di IVA e relativi agli anni 2005, 2006 e 2008.
Gli atti di contestazione erano stati emessi in ragione della omessa trasmissione, in via telematica, di alcune dichiarazioni di intento relative ad operazioni eseguite in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello della società contribuente.
L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. SCAIM resisteva con controricorso.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.