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Sentenza della Cassazione in materia di omissione comunicativa tributaria


Pubblicato il: 2/25/2023

Nel procedimento, Francesco Di Cesare Riscaldamenti di Di Cesare Andrea & C. s.a.s. è assistita dall'avvocato Mario Rosati.

Francesco Di Cesare Riscaldamenti di Di Cesare Andrea & C. s.a.s. ha avanzato ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2843/38/16, depositata l’11 maggio 2016.

Con sentenza n. 2843/38/16 dell’11/05/2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello principale proposto da Francesco Di Cesare Riscaldamenti di Di Cesare Andrea & C. s.a.s. (di seguito Di Cesare s.a.s.) ed accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 3017/16/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un atto di contestazione sanzioni relativo all’anno d’imposta 2007.

L’atto di contestazione era stato emesso in ragione della mancata comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni di intento relative al complesso delle operazioni eseguite in regime di sospensione d’imposta nell’anno indicato.

La CTR respingeva l’appello principale della società contribuente e accoglieva l’appello incidentale di AE.

Avverso la sentenza della CTR De Cesare s.a.s. proponeva ricorso per cassazione.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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