Accolto l'appello di Antico pastificio del Gargano di Vallariello Luigi & C. s.a.s.
Pubblicato il: 2/25/2023
Antico pastificio del Gargano di Vallariello Luigi & C. s.a.s. è affiancato dall'avvocato Michele Clemente e Rosanna Scarano.
Antico pastificio del Gargano di Vallariello Luigi & C. s.a.s. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia n. 75/27/13, depositata il 4 marzo 2013.
Con sentenza n. 75/27/13 del 04/03/2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Foggia, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere nei confronti dei soci, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 229/07/10 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva a sua volta accolto i ricorsi riuniti proposti da Antico Pastificio del Gargano di Vallariello Luigi & C. s.a.s. e dai soci Luigi Vallariello e Antonietta Caputo avverso tre avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2005, l’uno emesso per imposte dirette, IRAP e IVA nei confronti della società contribuente e gli altri due per IRPEF nei confronti di ciascuno dei soci.
L’avviso di accertamento relativo ad Antico Pastificio concerneva varie riprese (ricavi non dichiarati, irregolare contabilizzazione di operazioni IVA e omesso versamento dell’imposta, indebita detrazione di interessi passivi bancari, plusvalenze non dichiarate e quote di ammortamento indeducibili) mentre quelli notificati ai soci riguardavano il maggior reddito da partecipazione.
Su queste premesse, la CTR, preso atto della mancata costituzione dei contribuenti, dichiarava la cessazione della materia del contendere nei confronti dei soci e motivava l’accoglimento dell’appello di AE osservando che: l’Ufficio ha spiegato analiticamente i vari passaggi che hanno condotto alle determinazioni e quantificazioni riportate nell’avviso di accertamento che, ad avviso del Collegio, risulta legittimo e deve essere confermato; del resto, le motivazioni indicate nella sentenza impugnata – validamente contestate nell’atto di appello – non appaiono idonee a giustificare il pronunciato annullamento dell’accertamento.
Antico Pastificio impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.