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La Cassazione si pronuncia sui ricorsi riuniti di Italcables e Antonini


Pubblicato il: 2/25/2023

Nel contenzioso, Italcables S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paola Romadori e Domenico D'Arrigo. Antonini S.r.l. è assistita dagli avvocati Nicola Domenico Petracca e Stefano Mendoli.

La Cassazione si pronuncia sui ricorsi riuniti nn. 29644/2015 e 29872/2015 R.G. proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombarida – sezione staccata di Brescia n. 2219/67/2015, depositata il 18 maggio 2015.

A seguito di verifica condotta nei confronti della società Italcables s.p.a. relativamente all’anno d’imposta 2005, l’Agenzia delle entrate notificava, in data 30 settembre 2010, a quest’ultima società, questionario n. Q00154/2010, ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, invitandola a fornire gli opportuni chiarimenti e ad indicare l’eventuale presenza di valide ragioni economiche in relazione ad una serie di operazioni ritenute elusive ex art. 37-bis, quarto comma, dello stesso d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente pro-tempore).

In data 1° dicembre 2010 la Italcables s.p.a. presentava memoria in risposta alle richieste formulate con il predetto questionario; l’Agenzia delle entrate, non ritenendo valide le ragioni ivi esposti, notificava alla citata società l’avviso di accertamento n. T9H03A101970/2010. Con tale avviso di accertamento l’Ufficio riteneva che la società Italcables s.p.a. avesse posto in essere una complessa attività elusiva d’imposta.

Avverso tali avvisi di accertamento la Italcables s.p.a. e la Antonini s.p.a. proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia la quale, previa riunione dei predetti ricorsi, con sentenza n. 38/12/2012, pronunciata il 10 novembre 2011, li accoglieva, annullando i predetti avvisi e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese legali.

La Corte dispone la riunione dei ricorsi nn. 29644/2015 R.G. e 29872/2015 R.G. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla Italcables s.p.a. in liquidazione, ed il secondo motivo del ricorso proposto dalla Antonini s.r.l. in liquidazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.