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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di IVM S.p.A.


Pubblicato il: 2/25/2023

IVM S.p.A. è affiancata dagli avvocati Adamo De Rinaldis e Alessio Petretti; il Comune di Lissone è assistito dagli avvocati Valeria Raimonti e Stefania Contaldi.

IVM S.p.A. ha avanzato ricorso avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 10 giugno 2014 n. 3028/19/2014 la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento di nove fatture per la TIA relativa agli anni 2008, 2009 e 2010, per l'importo complessivo di €33.063,76, oltre ai relativi accessori, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel Comune di Lissone (MB), ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Lissone (MB), con condanna della "IVM S.p.A." alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l'absolutio ab instantia sul presupposto dell'inoppugnabilità delle fatture prodromiche alla cartella di pagamento.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 7, comma 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2, della Legge 3 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado l'inammissibilità dell'appello per l'inoppugnabilità delle fatture emesse per la TIA relativa agli anni 2008, 2009 e 2010, che erano poste a fondamento della successiva cartella di pagamento in contestazione. La ricorrente ha depositato memoria.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.