Accolto il ricorso di Shell Italy S.p.A.
Pubblicato il: 2/25/2023
Nel contenzioso, Shell Italia è affiancata dagli avvocati Enrico De Mita, Maurizio Logozzo e Livia Salvini.
Shell Italia ha avanzato ricorso avverso la sentenza n. 31/28/12 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Milano.
Con l’avviso di accertamento n. R1R03BB01594/2008, emesso e notificato dall’Agenzia delle Entrate di Milano 3 alla Shell Italia S.p.A. in data 12 dicembre 2008, l’Ufficio contestò alla società la deducibilità, ai fini IRPEG, della rinuncia al credito da essa effettuata a copertura del sottozero patrimoniale della partecipata Aquila S.p.A. in liquidazione, oltre che la deducibilità per quinti della svalutazione operata da Shell Italia S.p.A. in relazione alla partecipazione nella stessa società partecipata Aquila S.p.A. in liquidazione.
La società impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Milano, che, respinto il motivo “procedimentale” fondato sulla nullità dell’atto impositivo ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, accolse il ricorso nel merito, confermando la deducibilità delle componenti negative di reddito attuata per l’anno d’imposta 2003 dalla odierna ricorrente.
Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la CTR riformò la sentenza di prime cure, rigettando il ricorso originario della società, che propose appello incidentale contro il capo di sentenza che aveva rigettato il motivo della nullità dell’avviso di accertamento fondato sulla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Shell Italia S.p.A.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento impugnato in prime cure.