Dichiarato inammissibile il ricorso di AR.CA. s.r.l.
Pubblicato il: 2/25/2023
Nel contenzioso, AR.CA. s.r.l. Centro Commerciale Milano Est è affiancato dagli avvocati Cesare Cavallini, Elena Buscaglia e Claudio Bossi.
AR.CA. s.r.l. Centro Commerciale Milano Est ha avanzato ricorso avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 14229/2021, depositata il 25.5.2021 con cui la Corte ha rigettato il ricorso dalla stessa proposto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., per la cassazione della sentenza resa in grado d’appello dalla C.T.R. del Piemonte in data 26.10.2017, nella controversia vertente sulla qualificazione da attribuire ad un esborso di € 6.000.000,00, effettuato da Mercatone Uno Estate s.r.l. in favore della società contribuente, quale acconto sul prezzo di alcune compravendite immobiliari (quindi, con assoggettamento ad IVA relativa), anziché come caparra confirmatoria, come invocato dalla stessa AR.CA.
Con la predetta ordinanza, la Cassazione dichiarò inammissibile il primo mezzo attinente alla pretesa falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., nonché alla violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 c.c., avuto riguardo alla descritta qualificazione come acconto, anziché come caparra, ritenuta dal giudice d’appello, non essendosi tenuto conto del comportamento successivo delle parti, in quanto la statuizione della C.T.R. era fondata, al riguardo, su due rationes decidendi, di cui solo la prima specificamente attinta dalla censura, che comunque non aveva adeguatamente investito il complessivo apprezzamento operato al riguardo dal giudice del merito.
Inoltre, dichiarò inammissibile il secondo mezzo con cui si denunciava l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella natura condizionale del contratto preliminare cui accedeva la clausola in quanto attinente più ad una questione che ad un fatto, comunque potendo al più discutersi di insufficienza della motivazione, vizio non più denunciabile dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012.
Dichiarò del pari inammissibile anche il terzo mezzo – concernente la violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, per aver l’Agenzia delle Entrate di Vercelli qualificato detta clausola come caparra confirmatoria, mentre in precedenza l’Ufficio di Imola, rettificando l’imposta di registro nei confronti di Mercatone Uno Estate s.r.l., l’aveva qualificata come acconto sul prezzo, conseguente invocandosi l’esenzione da responsabilità da sanzioni – perché si trattava di questione mai prima proposta.
La Corte di Cassazione, nuovamente adita, ha dichiarato il ricorso inammissibile.