Pronuncia della CdC sull'obbligo di iscrizione di Alessandra Di Iorio alla gestione separata per l'anno 2009
Pubblicato il: 11/9/2022
Gli avvocati Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio, Antonietta Coretti ed Emanuele De Rose hanno rappresentato INPS e S.C.C.I. SpA; mentre l'avvocato Giuseppina Di Risio ha assistito Di Iorio Alessandra.
Con sentenza depositata il 23.7.2020, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda con cui l'avv. Alessandra Di Iorio aveva contestato la sussistenza a suo carico dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che il termine prescrizionale dei contributi decorresse dalla data di scadenza fissata per il loro pagamento (16.6.2010) e che, in relazione a quest'ultimo, tardiva doveva reputarsi la prima richiesta di pagamento inoltrata dall'INPS in data 30.6.2015 e insussistente la prova dell'intenzionalità specifica di occultare il reddito professionale.
Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. L'avv. Di Iorio ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.
La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 5680/2022 della Sesta sezione civile di questa Corte. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.