Rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro Sarasin
Pubblicato il: 2/27/2023
Sarasin S.r.l. è affiancata dagli avvocati Prof. Lorenzo del Federico, Piero Sanvitale.
L'Agenzia delle Entrate ha avanzato ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 468/02/2019 depositata il 17 giugno 2019.
L'Agenzia delle entrate notificò alla Sarasin s.r.l. in liquidazione- già Sarasin l.d.a., all’epoca dei fatti società di diritto portoghese avente sede nella zona franca di Madeira, ma successivamente trasferitasi in Italia nel 2010- un avviso di accertamento, relativo all’Ires ed all’Irap di cui all’ anno d’imposta 2005, con il quale, sul presupposto che la società fosse da considerarsi fiscalmente residente in Italia nel periodo accertato, determinò le imposte dovute, con i relativi accessori, ed ha irrogato la conseguente sanzione.
L’atto impositivo venne infatti emesso a seguito del processo verbale di constatazione, redatto nel 2010 nei confronti della medesima società, relativamente ai periodi di imposta dal 2000 al 2009, con il quale era stata contestata la natura formale e fittizia della sede estera, poiché quella effettiva era da individuarsi in Italia, presso la Fornari s.p.a., unica socia della contribuente. Secondo l'Amministrazione la fattispecie integrava quindi l’esterovestizione della società, solo formalmente residente in Portogallo, ed avente come oggetto sociale, per quanto qui più rileva, l’attività di acquisizione, vendita e qualsiasi altro tipo di ricerca di marchi registrati, brevetti e diritti d’autore.
La contribuente propose ricorso avverso l’atto impositivo, che l’adita Commissione tributaria provinciale di Macerata accolse integralmente.
Averso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato.
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., con violazione in via conseguenziale dell’art. 87, co. 3, del d.p.r. 22.12.1986 n. 917; violazione diretta dello stesso art. 87, co. 3, del Tuir in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.