La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 2/27/2023
Nel procedimento, Radicifin s.a.p.a. e Radici Chimica S.p.A. sono rappresentate dagli avvocati Francesco D'Ayala Valva e Pietro Antonio Biancato.
L'Agenzia delle Entrate ha avanzato ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia- sez. staccata di Brescia- n. 92/65/13, depositata il 4 luglio 2013.
Il 5 dicembre 2009 l’amministrazione finanziaria notificò a Radicifin s.p.a., consolidante, e a Radici Chimica s.p.a., consolidata, l'avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, con il quale veniva rettificata in difetto, ai fini Ires, la perdita dichiarata dal gruppo.
A fondamento della pretesa erariale risiedevano alcuni rilievi, e segnatamente: il fatto dell’avvenuta cessione, da parte della consolidata ad altra società del gruppo avente sede in Olanda, di merce al prezzo inferiore al valore normale, con conseguente incremento dei ricavi ai sensi dell’art. 110, comma settimo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d’innanzi: t.u.i.r.); l’appostamento a bilancio, da parte della società del gruppo Tessiture Pietro Radici s.p.a., di elementi negativi di reddito non deducibili; l’identico appostamento di negatività non deducibili da parte di Radici Tessuti s.p.a.; il fatto che la consolidata Radici Chem Fin s.p.a. avesse errato nel determinare il pro-rata patrimoniale, così da poter trasferire al gruppo una perdita minore di quella trasferita, e che la consolidante avesse considerato fiscalmente irrilevanti ai sensi dell’art. 118, comma quarto, t.u.i.r., alcuni corrispettivi percetti da altre società del gruppo, invece rilevanti.
L’avviso venne impugnato con distinti ricorsi da consolidante e consolidata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che, dispostane la riunione, li accolse, osservando che su alcuni dei rilievi sopra indicati erano intervenute pronunzie di annullamento, ancorché non definitive, mentre su altri era cessata la materia del contendere per acquiescenza o per adesione.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.