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VIM perde nel ricorso tributario in Cassazione


Pubblicato il: 2/27/2023

VIM s.r.l. - Vendita Ingrosso Medicinali è affiancata dagli avvocati Roberto Tieghi, Roberto Esposito e Roberto Altieri.

VIM ha presentato ricorso avverso la sentenza n. 251/2/2019 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 14 maggio 2019.

Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della V.I.M. s.r.l. di avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA, maggiori ricavi e minori costi indeducibili per l’anno di imposta 2003, questa Corte, con sentenza n.27327 del 2016, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia dell’Entrate, cassò la sentenza di appello e dispose il rinvio al Giudice di merito per la corretta applicazione dei seguenti principi.

Le differenze inventariali scaturite dalle indagini sulla consistenza del magazzino effettuate dai verificatori sono fonte di una presunzione legale suscettibile di legittimare la prova di cessioni operate in nero se non debitamente resistita a mezzo delle prove consentite dagli artt.1 e 2 del d.P.R. n.441 del 1997; in tema di prova circa la deducibilità dei costi, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’impresa, occorrendo una documentazione di supporto da cui ricavare l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, non essendo a tal fine idonea una fattura generica che non consenta di determinare l’oggetto della prestazione in assenza di ogni precisazione circa la natura, quantità e qualità della stessa.

In particolare, il Giudice del rinvio rilevava, in applicazione dei principi statuiti dalla Corte, che V.I.M. non avesse fornito alcuna prova idonea a vincere la presunzione di cessione, ritenendo inammissibile, siccome documento nuovo prodotto solo nel giudizio di rinvio, la relazione tecnica illustrativa delle risultanze contabili. Eguali considerazioni il giudice di appello svolgeva, poi, con riferimento ai costi ritenuti indeducibili, perché non documentati.

Avverso la sentenza la V.I.M. s.r.l. ha proposto ricorso su quattro motivi.

La Cassazione rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.