Riscossione Sicilia S.p.A. soccombe nel ricorso contro Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 2/27/2023
Nel contenzioso, Riscossione Sicilia S.p.A. (già Se.Ri.T. Sicilia S.p.A.) è affiancata dall'avvocato Salvatore Buggea.
La "Riscossione Sicilia S.p.A." (già "SE.R.I.T. Sicilia S.p.A."), nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Catania, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 3 novembre 2015 n. 4569/30/2015.
Detta sentenza, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di irrogazione di sanzione amministrativa del 3 maggio 201.4 per l'importo di €96.464,46, in relazione all'omesso riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di rimborso delle spese delle procedure esecutive connesse all'art. 12 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il 10 febbraio 2012 n. 52/03/2012, con la compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la controversia esulasse dalla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi non di una sanzione amministrativa per violazione attinente ad un rapporto impositivo, bensì di una "penale" per il parziale inadempimento di un rapporto concessorio.
La Riscossione Sicilia lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme in materia per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di appello il difetto di giurisdizione del giudice tributario senza alcuna indicazione circa la spettanza della giurisdizione sulla controversia in esame; nonchè, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La Cassazione rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di €7.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.