Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 2/28/2023
Nel procedimento FCA Real Estate Services S.p.A. è affiancata dall'avvocato Maria Antonelli e dal Prof. Avv. Corrado Magnani.
Con provvedimento del 21 giugno 2011 l’Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale II di Torino opponeva alla società Fiat Partecipazione s.p.a. il diniego totale al rimborso del credito IRPEG di € 2.146.196,00, risultante dalla dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 1999 presentata dall’allora Teksid Partecipazioni s.p.a., poi incorporata nella predetta Fiat Partecipazioni s.p.a.
Avverso tale provvedimento di diniego la Fiat Partecipazioni s.p.a. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino la quale, con sentenza n. 58/08/2012 del 10 aprile 2012, lo rigettava, confermando la legittimità dell’operato dell’Ufficio.
Interposto gravame dalla Fiat Partecipazioni s.p.a., la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 782/31/2015, pronunciata il 10 luglio 2014 e depositata il 21 luglio 2015, accoglieva l’appello, compensando le spese.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate eccependo: violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.