Pronuncia della Cassazione in materia di sanzione per pagamento tardivo d'imposta
Pubblicato il: 2/24/2023
Nel contenzioso, AGA International S.A. è affiancata dall'avvocato Lucia Montecamozzo.
La AGA International S.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso la cartella con la quale l’Ufficio aveva richiesto la sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 per tardivo pagamento dell’imposta sulle assicurazioni.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, ritenendo che trovasse applicazione l’art. 29, comma 2, l. n. 1216/1961, con conseguente sottoposizione della sovrattassa irrogata al termine di decadenza triennale.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo con il quale la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 l. n. 1216/1961 e 2, 20 e 26 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione triennale stabilito dal citato art. 29, comma 2, in luogo di quello quinquennale previsto dal comma 4 della medesima disposizione.
La AGA International S.A. e la Equitalia Nord s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.