Pronuncia della Cassazione in materia tributaria immobiliare
Pubblicato il: 2/28/2023
Nel procedimento, Pomezia Immobiliare S.r.l. è assistita dall'avvocato Scognamiglio Lucia insieme agli avvocati Biscotto Bruno e Marino Maurizio.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, adottato ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, sul finanziamento dell’importo di euro 6.100.000,00, erogato dalla socia Veronica s.p.a. alla società Pomezia Immobiliare s.r.l. ed enunciato nella delibera dell’assemblea della Pomezia Immobiliare s.r.l. di aumento di capitale.
Il giudice di appello ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta (bilanci e note integrative della socia Veronica s.p.a. per gli anni 2020 e 2011) a dimostrare inequivocabilmente che i versamenti precedenti della socia Veronica s.p.a. fossero stati effettuati in conto futuro aumento del capitale sociale della Pomezia Immobiliare s.r.l., esponendo la voce “Altre immobilizzazioni” un insieme di dati insufficiente all’individuazione degli eventi economico contabili che hanno determinato il valore esposto ed essendo inadeguata, oltre che successiva, la dichiarazione del notaio, contenuta nell’atto di rettifica del verbale di aumento del capitale (in cui si è precisato che il termine credito è stato usato in modo a-tecnico e che l’aumento di capitale è stato realizzato mediante imputazione in conto capitale dei versamenti effettuati nelle casse sociali a fondo perduto da Veronica s.p.a.).
Avverso tale sentenza la Pomezia Immobiliare s.r.l. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositando controricorso.
La Corte: accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della contribuente; dichiara integralmente compensate le spese dell’intero giudizio.