Accolto il ricorso della varesina Piro263 in Cassazione
Pubblicato il: 2/28/2023
Nel contenzioso, Piro263 di Pelucchi M. & C. S.a.s. è affiancato dall'avvocato Alessia Bernardi e dall'avvocato Salvatore Lorenzo Campo.
L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Varese, in data 16 settembre 2011, notificava alla società Piro 263 di Pelucchi M. & C. s.a.s. (società cessata con effetti dall’8 gennaio 2009), l’avviso di accertamento n. T9302TC01487/2011, accertando per l’anno d’imposta 2008 un maggior reddito d’impresa di € 153.644,00.
Tali accertamenti si fondavano sull’antecedente avviso di rettifica e liquidazione n. 20081T002329000, emesso ai fini dell’imposta di registro, notificato alla società ed ai singoli soci, in relazione all’atto di cessione di azienda, registrato a Gavirate il 15 maggio 2008 al n. 2329, serie 1T, con la quale la società Piro 263 di Pelucchi M. & C. s.a.s. aveva venduto alla società FF Target s.r.l. in liquidazione l’azienda sita in Varese, avente ad oggetto l’attività di bar, ristorante e pizzeria, per il valore dichiarato di € 70.000,00, valore che veniva rettificato in € 434.917,00.
Per tale avviso di rettifica la parte acquirente procedeva ad accertamento con adesione, concordato il valore di cessione in € 223.103,00, e provvedeva al pagamento integrale dell’imposta dovuta.
Gli avvisi di accertamento suddetti n. T9302TC01487/2011 e n. T9301TC01511/2011 venivano impugnati, con distinti ricorsi, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese la quale, previa riunione degli stessi ricorsi, con sentenza n. 20/05/2013 li rigettava, condannando le parti ricorrenti alla rifusione delle spese legali in favore dell’Ufficio.
Interposto gravame dai contribuenti, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5637/33/2014, pronunciata il 23 giugno 2014 e depositata in segreteria il 31 ottobre 2014, rigettava l’appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Piro 263 di Pelucchi M. & C. s.a.s.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.