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Contenzioso tributario tra Agenzia delle Entrate e ConsCoop


Pubblicato il: 2/28/2023

Nel procedimento, ConsCoop - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro è rappresentato dall'avvocato Gaetano Ragucci.

L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Forlì, in data 21 aprile 2009, notificava al Conscoop – Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, corrente in Forlì, un invito al pagamento della somma di € 80.212,97.

In tale atto veniva specificato che la somma ivi riportata era richiesta per conto dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica greca, nell’àmbito di una procedura di mutua assistenza amministrativa tra i Paesi aderenti all’Unione Europea, per il recupero di crediti tributari in forza dei titoli esecutivi n. 4127/2004, n. 4129/2004, n. 4130/2004, n. 4089/2004 e n. 7783/2004, emessi dall’Amministrazione finanziaria ellenica.

Ricevuto l’invito al pagamento, il contribuente rimaneva inerte, e pertanto, in data 23 settembre 2009, la concessionaria per la riscossione Equitalia Romagna s.p.a. notificava al Conscoop la cartella di pagamento n. 045-2009- 0005-125375, per il recupero della complessiva somma di € 86.178,94.

Avverso tale cartella di pagamento il ConsCoop proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Forlì la quale, con sentenza n. 152/03/2010, lo dichiarava inammissibile, stante la mancata impugnazione del preventivo invito al pagamento.

Proposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1942/08/2014, pronunciata il 22 settembre 2014 e depositata in segreteria il 14 novembre 2014, accoglieva l’appello, annullando la cartella di pagamento impugnata e compensando le spese. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.