Accolto il ricorso di Erre 2 s.r.l. e cassata la sentenza
Pubblicato il: 2/28/2023
Nel contenzioso, Erre 2 S.r.l. e i suoi soci sono affiancati dagli avvocati Silla Andrea e Flavia.
La CTR Lombardia, con la sentenza n. 4274/2014, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP Milano n. 273/40/2012 che, sui ricorsi riuniti della Erre 2 sas di Tonietto Ruggero e C. dei soci, aveva annullato gli avvisi di accertamento per l’anno 2006 emessi nei confronti della società per IRES, IRAP e IVA, a seguito dell’accertamento di maggiori redditi non contabilizzati, e nei confronti dei singoli soci per trasparenza ex art. 5 TUIR.
La Corte, in merito al terzo motivo di ricorso, afferma che in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche d’appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice del merito (Cass. n. 1472 del 2018).
Nel caso in esame il contraddittorio nel giudizio d’appello non era integro in quanto il socio Giorgio Cheodarci non si era costituito e non risulta che la notifica dell’atto di gravame sia andata a buon fine. Manca, infatti, l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata al socio Cheodarci.
Alla luce di ciò, accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità del giudizio d’appello e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.