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Inversione dell'onere probatorio tributario: Lonardo vince in Cassazione


Pubblicato il: 2/28/2023

Nel contenzioso, Lonardo s.r.l. è affiancata dall'Avvocato Paolo Di Gravio.

Con sentenza n. 10166/46/14 del 24/11/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da Lonardo s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento n. 171/03/13, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRPES, IRAP e IVA relative all’anno di imposta 2007.

Come si evince dalla sentenza della CTR, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva negato la deducibilità di costi relativi alla sponsorizzazione di una società di calcio a cinque in ragione della antieconomicità della spesa e della mancanza di un legame tra gli spettatori e l’attività della società.

Avverso la sentenza della CTR Lonardo proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, illustrati da memorie ex art. 378 cod. proc. civ. ed ex art. 379 cod. proc. civ., quest’ultima in replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale.

Con il quinto motivo di ricorso, unico accolto dalla Corte, Lonardo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR: erroneamente invertito l’onere probatorio, gravante sull’Ufficio; errato nel ritenere i costi di sponsorizzazione dedotti non inerenti. 

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

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