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Accolto il ricorso di Brescia Trasporti


Pubblicato il: 3/1/2023

Nel procedimento, Brescia Trasporti è affiancato dagli avvocati Paola Ramadori e Domenico D'Arrigo.

Con sentenza n. 4209/64/14 del 31/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n. 136/12/12, che aveva, a sua volta, accolto il ricorso proposto da Brescia Trasporti s.p.a. avverso l’avviso di accertamento per IRAP concernente l’anno di imposta 2008.

Come si evince dalla sentenza della CTR, con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria aveva negato alla società contribuente il beneficio della riduzione del cuneo fiscale per i dipendenti a tempo indeterminato, previsto dall’art. 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto impresa operante, nel settore dei trasporti, in concessione e a tariffa.

La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: il rapporto tra il Comune di Brescia e Brescia Trasporti, trasfuso nel contratto di servizio stipulato in data 30/06/2004, era di natura concessoria; sussisteva, altresì, il presupposto dell’impresa operante “a tariffa” in quanto «il gestore del servizio dispone di un mero potere propositivo nell’ambito del sistema tariffario imposto dall’Amministrazione, cui è affidato in ogni caso il potere di approvare annualmente le tariffe da applicare.

Avverso la sentenza della CTR Brescia Trasporti proponeva ricorso per cassazione.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbito secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.