Pronuncia della Cassazione sul ricorso di Ambra s.r.l.
Pubblicato il: 3/1/2023
Ambra s.r.l. è affiancata dall'avvocato Berardino Iacobucci.
La società contribuente opera nel settore delle energie rinnovabili e presentava nel 2015 istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per l’Ires versata negli anni d’imposta da 2011 a 2014 compresi, sull’assunto adi aver sostenuto nel 2011 investimento per la realizzazione di impianto fotovoltaico rientrante nel novero degli investimenti ambientali di cui all’a l. n. 388/2000.
La società precisava di aver ottenuto accesso alla tariffa agevolata di cui al III conto energia, di cui al d.m. 6 agosto 2010, ma di non aver inserito nelle deduzioni la detassazione ambientale di cui alla l. n 388/2000, residuando in allora dubbi sulla cumulabilità delle due disposizioni di favore.
Impugnato il silenzio rifiuto, trovando apprezzamento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito, donde ricorre per cassazione l’Ufficio affidandosi a tre mezzi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbili gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in €7500,00 oltre spese prenotate a debito.