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Rigettato il ricorso contro Fallimento Deiulemar Shipping S.p.A.


Pubblicato il: 3/1/2023

Nel contenzioso, Fallimento Deiulemar Shipping S.p.A. è affiancato dagli avvocati Rosamaria Nicastro e Giuseppe Marino.

Il Fallimento Deiulemar Shipping S.p.a. in liquidazione ha impugnato l’avviso di accertamento, per il 2006, emanato al termine di una verifica generale operata dalla Guardia di Finanza di Napoli, con il quale si contestava una fattispecie di abuso del diritto attuata mediante una serie di operazioni straordinarie sul capitale, consistenti nell’interposizione di tre subholding lussemburghesi – che controllavano la Poseidon International S.A., socio unico della Deiulemar Shipping, riconducibili ai soci fondatori del Gruppo Deiulemar – finalizzata ad ottenere un indebito risparmio di imposta per effetto dell’omessa applicazione della ritenuta del 12,5 per cento, prevista dall’art. 27, commi 1 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973, sui dividendi distribuiti dalle stesse società estere (meri schermi societari o “costruzioni di puro artificio”) in relazione alle partecipazioni non qualificate detenute da alcuni soci.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto il ricorso con decisione (n. 644/22/2013) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, la quale in accoglimento dell’appello della Curatela della società, ha dichiarato nullo l’atto impositivo.

In particolare, la C.T.R. ha accolto l’eccezione della contribuente concernente la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), a causa del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, decorrente dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni, per l’emanazione dell’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale condizionato, con due motivi, al quale resiste l’ufficio con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00, per esborsi, euro 6.000,00, a titolo di compenso, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.