Cassata la sentenza, la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 3/2/2023
Nel contenzioso, ASL Napoli 3 Sud è affiancata dall'avvocato Rosario Maria Piccirilli.
La controversia sorge per l’omesso versamento delle ritenute operate dall’A.S.L. Napoli 3 Sud per l’anno di imposta 2009, cui seguiva atto di ripresa a tassazione, non rivista in autotutela sulla cui domanda si formava il silenzio rifiuto avversato dall’Amministrazione sanitaria, esitando in rigetto nei gradi di merito, cui reagiva la contribuente esperendo ricorso per revocazione straordinaria, sull’assunto di essere incorsa in errori, di aver trovato documenti nuovi e rilevanti per il giudizio.
Anche la revocazione aveva esito sfavorevole, sull’assunto non fosse stata data dimostrazione dell’impossibilità di produrre in momento precedente i documenti ritenuti essenziali al fine del decidere.
L’A.S.L. introduceva nuova domanda di autotutela, cui l’Ufficio rispondeva non poter aderire, poiché sul rapporto si era formato il giudicato e rappresentando le superiori istruzioni che in tali circostanze inibiscono il potere di autotutela.
Avverso il diniego ricorreva nuovamente l’Amministrazione sanitaria, trovando accoglimento in entrambi i gradi di merito, cui reagisce l’Ufficio, ricorrendo per cassazione avverso la sentenza citata in epigrafe, spiegando quattro mezzi, cui replica il patrono della contribuente con tempestivo controricorso, mentre la parte privata ha depositato tardivamente memoria.
La Corte accoglie i motivi secondo, terzo e quarto riuniti, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della parte contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €5400,00, oltre a spese prenotate a debito.