Accolto il reclamo della Procura federale contro la ASD Carbonia Calcio
Pubblicato il: 3/2/2023
Nel procedimento, la ASD Carbonia e il Sig. Stefano Canu sono affiancati dall'avvocato Mauro Garau.
La Procura Federale della FIGC ha avanzato reclamo per la riforma della decisione del TFN Sardegna Com. Uff. n. 75 del 20 gennaio 2023.
La Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Territoriale della FIGC, Regione Sardegna, il signor Stefano Canu, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Carbonia Calcio, e quest'ultima, per avere lo stesso inviato al Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. un organigramma per la stagione sportiva 2022 – 2023 recante l’indicazione del sig. Gianni Mannai quale dirigente tesserato, omettendo di verificare che la firma apposta in corrispondenza del nominativo del medesimo fosse stata effettivamente da lui manoscritta (tale firma, secondo la Procura, risulta essere non veridica); la società A.S.D. Carbonia Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Il Tribunale Territoriale, con decisione pubblicata con Comunicato ufficiale n. 75 in data 20 gennaio 2023, deliberava di prosciogliere il signor Stefano Canu e la A.S.D. Carbonia dalle accuse contestate e, per l’effetto, di non applicare alcuna sanzione, affermando la mancata dimostrazione della non genuinità della firma e comunque la buona fede del signor Canu.
Avverso detta pronuncia veniva interposto appello dalla Procura Federale.
La Corte Federale d'appello ritiene fondato il reclamo. Nella valutazione di merito, accerta la falsità della firma e i fatti dedotti in prime cure, inoltre, valuta il comportamento della Società e del suo Presidente in contrattizione con le norme federali in materia.
In conclusione, accoglie il reclamo in epigrafe e, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) al sig. Stefano Canu; ammenda di € 800,00 (ottocento/00) alla società A.S.D. Carbonia Calcio.