Pronuncia della Corte Sportiva d'Appello sul reclamo della SC Trestina
Pubblicato il: 3/3/2023
Nel contenzioso, la società SC Trestina ASD è affiancata dall'avvocato Giuseppe Capanna.
La società S.C. Trestina A.S.D. ha avanzato reclamo per la riforma della a decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023.
In particolare, viene contestata a sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Di Nolfo Francesco, in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Poggibonsi s.r.l./Sporting Club Trestina ASD; la quale ha squalificato il calciatore per 5 giornate effettive di gara.
La società reclamante ha chiesto, in via principale, l'annullamento della squalifica e, in via subordinata, la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame. La società Sporting Club Trestina fonda il suo ricorso su una diversa ricostruzione dell'accaduto, come riportato nel referto arbitrale, entrando anche nel merito della gravità del fallo che ha portato all'espulsione del calciatore. Secondo la tesi della società reclamante, emergerebbero delle discrepanze tra il referto di gara ed il supplemento del rapporto, con una diversa descrizione della condotta del calciatore, che, in ogni caso, non avrebbe avuto contenuto irriverente, irridente o irriguardoso nei confronti del direttore di gara.
La Corte Sportiva, pur considerando la pena edittale prevista dall'art. 36, comma 1, lettera b), C.G.S., tuttavia, in ragione della lievità del contatto fisico, confermata dall'arbitro nella sua audizione e del fatto che tale contatto fisico, in definitiva, ha sostanziato ed esaurito la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, la Corte ritiene di poter attenuare la sanzione complessivamente irrogata, riducendo da 5 a 4 le giornate di squalifica.