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Accolto l'appello del Comune di Rapino


Pubblicato il: 3/3/2023

Nel contenzioso, il Comune di Rapino è affiancato dall'avvocato Manuel De Monte; la società Sagifur s.r.l. è assistita dagli avvocati Mirco D'Alicandro e Giuliano Milia.

Il Comune di Rapino ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo n. 00457/2015.

Oggetto del contendere è l’ordinanza sindacale n. 21 del 18 luglio 2011, con la quale il Comune di Rapino ha ingiunto alla società Sagifur di attivare tutte le necessarie misure di messa in sicurezza di emergenza della falda nel sito ubicato in Via Madonna della Libera, oggetto della relazione A.r.t.a. (l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente dell’Abruzzo), n. 2906 del 25 maggio, nonché di predisporre il piano di caratterizzazione per il suddetto sito da presentare al Comune stesso ed agli altri Enti competenti.

Contro detta ordinanza veniva proposto ricorso dalla società. Il TAR, nella resistenza del Comune di Rapino - con l’intervento ad opponendum di alcuni residenti del Comune e con l’intervento ad adiuvandum della proprietaria del sito - dopo aver fatto espletare due verificazioni, ha accolto il ricorso e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso de qua vede articolate alcune censure. Innanzitutto, l’Amministrazione deduce la violazione e la mancata applicazione degli artt. 1 e 2 c.p.a. per aver il giudice di prime cure sostanzialmente disapplicato il principio “chi inquina paga”; l’appellante si duole dell’erronea applicazione degli artt. 41 e 35 c.p.a. e della mancata valutazione della relazione dell’A.r.t.a. sulla base della quale il Comune ha adottato gli atti impugnati. Vengono altresì ravvisate le violazioni delle norme procedurali in materia di valutazione probatoria e di integrazione probatoria e di valutazione e liquidazione delle spese processuali.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 5148 del 2016, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso instaurato in primo grado. Condanna la società Sagifur s.r.l. in liquidazione alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Rapino che liquida complessivamente in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre gli accessori di legge.