Respinto l'appello di Engie Servizi S.p.A.
Pubblicato il: 3/3/2023
Nel contenzioso, Engie Servizi è affiancata dagli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomassetti. L'azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini è difesa dall'avvocato Vincenza Di Martino.
Engie Servizi ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 11118/2022.
La società Engie Servizi S.p.a. risultava aggiudicataria del Lotto n. 6 (comprendente le Regioni Lazio, Campania e Sardegna) della Convenzione CONSIP avente ad oggetto l’affidamento del “Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni” (anche denominata “convenzione MIES”). L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, con deliberazione n. 697/2014, perfezionava il procedimento di adesione a tale convenzione, prevedendo anche l’affidamento di alcuni servizi ulteriori non compresi nella convenzione MIES (definiti “complementari” nella delibera suindicata) ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett a), d.lvo n. 163/2006, e sottoscriveva il relativo contratto con la Engie in data 30 dicembre 2014.
Con deliberazione n. 1116 del 7 ottobre 2015, a conclusione del relativo procedimento di autotutela, l’Amministrazione stabiliva di annullare d’ufficio la Deliberazione, sul presupposto che non ci fossero i requisiti di legge per l’affidamento diretto dei suddetti servizi e che non fossero presenti ragioni di natura tecnica per l’affidamento dei medesimi allo stesso operatore che eseguiva i servizi oggetto della convenzione “principale”.
L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini agiva quindi dinanzi al T.A.R. per il Lazio per la declaratoria, ai sensi dell’art. 121, lett. a), c.p.a., della nullità e/o dell’inefficacia parziale ex tunc del contratto d’appalto. Il T.A.R., con la sentenza n. 11118 del 9 agosto 2022, pronunciata all’esito della relativa udienza di smaltimento, ha accolto il ricorso.
Il ricorso di Engie Servizi contro la predetta sentenza, viene respinto definitivamente dal Consiglio di Stato. Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello a favore dell’Azienda Ospedaliera appellata, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge.