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La Cassazione si pronuncia sul ricorso avanzato da De Georgio Trasporti


Pubblicato il: 3/4/2023

Nel contenzioso, De Georgio Trasporti s.r.l. è affiancata dall'avvocato Vincenzo Bizzarro; il Comune di Marcianise è difeso dall'avvocato Enzo Napolano.

De Georgio Trasporti s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento TARI per l’anno 2014, notificatole, per il Comune di Marcianise, da Equitalia sud s.p.a., deducendo la specialità dei rifiuti e la mancata istituzione del servizio da parte del Comune.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando applicabile la riduzione prevista per i rifiuti assimilabili. La Commissione tributaria regionale ha, tuttavia, rigettato l’appello della contribuente ed accolto quello incidentale del Comune, con rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

La sentenza, dopo aver aderito all’accertamento già fatto dal giudice di primo grado, secondo cui il contribuente non ha provato, in modo certo, di produrre rifiuti speciali non assimilabili, ha affermato, da un lato, che la mancata istituzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti speciali non è decisiva per sottrarsi all’imposizione e, dall’altro lato, che ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 1 della l. n. 147 del 2013 e dall’art. 30 del regolamento comunale per i rifiuti assimilabili, è necessaria la prova dell’avvio al riciclo dei materiali, non coincidente con il mero recupero ed assente nel caso in esame. 

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Corte: accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigettati i primi tre ed assorbito l’ultimo, e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, regolamenterà anche le spese del giudizio di legittimità.