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Inammissibilità del ricorso dell'Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 3/4/2023

Nel procedimento, la società La Mimosa Soc. Coop. Onlus - Impresa Sociale è affiancata dall'avvocato Vittorio De Bonis.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 203/02/2019, che aveva rigettato l'appello erariale avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso della società cooperativa La Mimosa Onlus avverso gli avvisi di accertamento emessi per recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, per costi indebitamente dedotti, per omesse ritenute alla fonte e per emissione di fatture con aliquota inferiore a quella applicabile.

Argomentava la CTR che la sentenza di primo grado era stata adeguatamente motivata ed adottata a seguito della corretta valutazione delle risultanze istruttorie e dell’ applicazione della normativa di riferimento, aggiungendo che comunque l'ufficio finanziario non aveva proposto nel ricorso d'appello specifici motivi di impugnazione.

Costituitasi la contribuente con controricorso, la Corte, con l’ordinanza n. 14426 del 6 maggio 2022, accogliendo l’eccezione della controricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché tardivamente proposto. La data di scadenza del termine di impugnazione (18/11/2019) si pone al di fuori della forbice temporale, dal 23/10/2018 al 31/07/2019, prevista dall'art. 6, comma 11 del citato d.l. 119 del 2018, sicché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, nel caso di specie non è applicabile la sospensione straordinaria prevista da tale disposizione, di cui la ricorrente ha illegittimamente usufruito, né le successive sospensioni, per complessivi sessantaquattro giorni, previste dal d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, art. 83, e del d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, art. 36.

Alla luce di ciò, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.