Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Pronuncia della Cassazione nel contenzioso tributario di Unicredit


Pubblicato il: 3/5/2023

Unicredit s.p.a. è affiancata dagli avvocati Pietro Piccone Ferrarotti, Roberto Cusimano e Vittorio Giordano.

Unicredit S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4888/2015.

Oggetto del contenzioso, la riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi sia i due avvisi di liquidazione (nn. 8499 e 8505/08) ancora in contestazione tra le parti, sia la cartella di pagamento notificata alla banca, in pendenza del giudizio di primo grado, a titolo di iscrizione a ruolo straordinaria, ex artt. 11 e 15 bis d.P.R. 602/73, degli importi dedotti in tutti gli avvisi di accertamento opposti.

Con gli avvisi in questione l’Agenzia delle Entrate recuperava l’imposta proporzionale di registro dello 0,50 % (art.6 tariffa I Parte all. d.P.R. 131/86) sugli atti di cui ai rogiti del 14.3.2008 con i quali la banca aveva ceduto (retrocesso) a Torno Internazionale spa i crediti (non incassati) da quest’ultima già ceduti pro solvendo ad Unicredit Factoring spa in esecuzione di contratto di factoring 25.7.06, e da quest’ultima poi confluiti, con operazioni negoziali e straordinarie infragruppo, nell’odierna ricorrente; il tutto nell’ambito di un piano di ristrutturazione dilatoria del debito su anticipazione finanziaria inizialmente assunto, con il suddetto contratto di factoring, da Torno Internazionale spa (poi dichiarata fallita) e da quest’ultima confermato con applicazione di interessi corrispettivi.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registro qui applicabile era appunto quella proporzionale, e non quella fissa proposta dalla banca, atteso che l’operazione in questione non era assoggettata ad Iva (art.2 co. 3 lett. a) d.P.R. n.633/72, con riferimento all’art.10 n. 1 del medesimo d.P.R.), con conseguente inapplicabilità della regola di alternatività Iva registro ex art.40 d.P.R. 131/86. A detta della banca, invece, quest’ultima regola era qui applicabile, vertendosi piuttosto di operazione finanziaria rientrante in campo Iva (anche se esente) ex art.3 co. 2 n.3) ed art. 10 d.P.R. n.633/72.

La Cassazione accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti il secondo, terzo e quarto, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario della banca contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e pone quelle del presente giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 7000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario ed accessori di legge.