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Inammissibile il ricorso del Comune di Cazzago San Martino


Pubblicato il: 12/15/2022

Nel contenzioso, il Comune di Cazzago San Martino è affiancato dall'avvocato Graziano Brugnoli e dall'avvocato Massimiliano Battagliola; Ges.Co. S.r.l. è difesa dall'avvocato Pierluigi Muccari.

Con un solo motivo rescindente, il Comune di Cazzago San Martino ricorre per la revocazione della ordinanza n. 9971/21, depositata il 15 aprile 2021, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso odierno ricorrente avverso la sentenza n. 1990/26/2019, depositata il 7 maggio 2019, della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, a sua volta, aveva disatteso l’appello dell’Ente e, così, confermato la decisione di prime cure recante accoglimento dell’impugnazione del silenzio - rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’ICI corrisposta dalla contribuente relativamente agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

A fondamento del motivo di ricorso per revocazione, assume il ricorrente che: la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto accogliere i proposti motivi di appello in quanto veniva in considerazione un fabbricato (tutt’ora) accatastato in categoria D/7, e rispetto al quale l’Agenzia del territorio aveva rigettato l’istanza presentata dalla contribuente al fine del riconoscimento della relativa ruralità, come evidenziato da esso esponente nelle memorie illustrative che recavano, in allegato, la visura catastale dell’unità immobiliare.

Erroneamente, pertanto, il giudice del gravame aveva ritenuto sufficiente per il riconoscimento di ruralità la presentazione della domanda da parte della contribuente; con l’impugnata ordinanza, la Corte aveva, quindi, pronunciato nella erronea convinzione che la domanda di variazione catastale in D10 fosse stata presentata laddove diversamente emergeva che detta domanda era stata rigettata dal Catasto in data 14 dicembre 2016 come risulta dalla visura catastale.

La Ges.Co. S.r.l. resiste con controricorso.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di Cazzago San Martino al pagamento, in favore della Ges.Co. S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il proposto ricorso per revocazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.