Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in materia di sanzioni e condono
Pubblicato il: 12/15/2022
Oasi Maria SS. S.r.l. è affiancata dall'avvocato Salvatore La Rosa.
La società contribuente Oasi Maria SS. S.r.l. a socio unico ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2005, con il quale – a seguito di PVC - veniva disconosciuto il regime di esigibilità differita (per cassa) di cui all’art. 6, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione alle fatture emesse nei confronti della stessa, in qualità di ente ospedaliero e irrogate le relative sanzioni.
Veniva, inoltre, contestata l’omessa effettuazione di ritenute alla fonte sugli interessi passivi maturati su un rapporto di conto corrente stipulato con la medesima associazione Oasi Maria SS. e a quest’ultima corrisposti, da considerarsi quali redditi di capitale. L’avviso contemplava, infine un ulteriore atto di contestazione di sanzioni per l’omessa effettuazione di ritenute.
La società contribuente ha ritenuto legittima l’applicazione del regime IVA differita, richiamandosi anche a giudicati esterni formatisi in relazione a precedenti periodi di imposta, contestando l’applicazione delle sanzioni e osservando che gli interessi passivi maturati non fossero stati pagati nel periodo di imposta accertato. La CTP di Enna ha accolto il ricorso.
La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza in data 22 aprile 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto, quanto al regime IVA, che lo stesso fosse coperto dal giudicato formatosi, quanto alla natura di ente ospedaliero del cessionario, in relazione ad altre pronunce della CTP di Enna aventi ad oggetto precedenti periodi di imposta. Quanto alle sanzioni, il giudice di appello ha rilevato esservi incertezza normativa oggettiva a termini dell’art. 6 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ha rilevato che la società contribuente si è conformata alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria. Il giudice di appello ha, poi, annullato la ripresa relativa alle ritenute, rilevando che l’obbligo tributario non sussiste in quanto dovuto all’atto della corresponsione degli interessi e non al momento della loro maturazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui ha resistito la società contribuente con controricorso. Successivamente la società contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata a termini di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dando atto del versamento della prima rata, al quale l’Ufficio ha opposto diniego in relazione all’atto di contestazione delle sanzioni relative all’omesso versamento delle ritenute, in quanto sanzioni non collegate al tributo accertato.
La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, e dichiara estinto il giudizio; dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.