Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Accolto il ricorso di Riva del Sole S.p.A.


Pubblicato il: 12/15/2022

Nel contenzioso, la società Riva del Sole S.p.A. è affiancata dall'avvocato Laura Rosa; il Comune di Castiglione della Pescaia è difeso dall'avvocato Daniele Falagiani.

Riva del Sole S.p.a. ricorre per la revocazione della ordinanza n. 29687/20, depositata il 28 dicembre 2020, con la quale la Corte ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1001/07/2018 del 21 maggio 2018, e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio col quale la contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento ICI relativo al periodo di imposta 2009.

L’Ente ricorrente aveva denunciato violazione e falsa applicazione di legge per avere la CTR qualificato il rapporto tra l'Ente locale e la società come locazione - invece che costituzione del diritto di superficie - statuendo, di conseguenza, la non debenza del tributo, a fondamento del decisum la Corte ha rilevato che, superando la precedente normativa e interpretazione giurisprudenziale, secondo cui il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un'area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale, la L. n. 388 del 2000, art. 18 modificando del D.Lgs. n. 504 del 1992, l'art. 3, comma 2 ha esteso la soggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all'imposta (cfr. Cass. sez. 5 -, Sentenza n. 10006 del 10/04/2019).

Riconosciuta dall'art. 18 la soggettività d'imposta del concessionario, la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al concessionario è sempre tassabile ai fini ICI, proprio perchè il concessionario è divenuto soggetto di imposta.

Si può, pertanto, affermare che la individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d'imposta a norma del predetto art. 18, a datare dalla data di applicabilità della nuova disciplina, rende il concessionario obbligato non solo sostanziale ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza della intassabilità).

La Corte, revoca la propria ordinanza decisoria n. 29687/20, e rigetta il ricorso proposto dal Comune di Castiglione della Pescaia avverso la sentenza n. 1001/07/2018, della Commissione tributaria regionale della Toscana; condanna il Comune di Castiglione della Pescaia al pagamento, in favore di Riva del Sole S.p.a., delle spese processuali che, per ciascuno dei due giudizi, di revocazione e di legittimità, liquida in € 2.800,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Studi Coinvolti