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Inammissibile il ricorso della Immobiliare Porto S.r.l.


Pubblicato il: 12/15/2022

Nel contenzioso, la società Immobiliare Porto s.r.l. è affiancata dall'avvocato Paolo Pasquale Di Paola; il Comune di Porto Valtravaglia è assistito dall'avvocato Enza Bricchetti.

Con un solo motivo rescindente la società Immobiliare Porto S.r.l. ricorre per la revocazione della ordinanza n. 10725/21, depositata il 22 aprile 2021, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la sentenza n. 1597/2019, depositata il 9 aprile 2019, della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, a sua volta, aveva disatteso l’appello della stessa parte e, così, confermato la decisione di prime cure recante rigetto dell’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi dal Comune di Porto Valtravaglia per il recupero a tassazione dell’ICI e dell’IMU dovute dalla contribuente relativamente agli anni 2011 (ICI), 2012 e 2013 (IMU).

A fondamento del motivo di ricorso per revocazione, assume la ricorrente che: la Corte aveva definito il giudizio in forza della “falsa percezione” della “regolare comunicazione” al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. della odierna ricorrente della “fissazione dell’udienza in camera di consiglio” del 23 febbraio 2021; difatti, all’avvocato Paolo Pasquale Di Paola, «in quanto “procuratore costituito ex art. 170 c.p.c.” della ricorrente Immobiliare Porto srl nel detto giudizio definito con l’Ordinanza n. 10725 del 2021 di Codesta Corte Suprema oggetto del presente giudizio di revocazione, nessuna “comunicazione” [era] stata inviata dalla cancelleria di Codesta Suprema Corte, avente ad oggetto la fissazione della predetta udienza in camera di consiglio del 23 febbraio 2021, e tanto che la stessa presa di conoscenza di detta ordinanza era conseguita dal suo invio, in data 22 aprile 2021, ad opera dell’avvocato Pasquale Di Paola del Foro di Termini Imerese.

Tantomeno avrebbe potuto diversamente rilevare una eventuale “comunicazione della fissazione” della predetta “udienza in camera di consiglio” del giorno 23 febbraio 2022 ad un altro soggetto come può essere, ad esempio, il domiciliatario della ricorrente piuttosto che il suddetto Avv. Pasquale Di Paola del Foro di Termini Imerese in ragione del testuale tenore dell’art. 170 cod. proc. civ. che una siffatta comunicazione prescrive nei confronti del procuratore costituito.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, - liquidate in € 2.300,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

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