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Pronuncia della Cassazione in materia tributaria


Pubblicato il: 12/15/2022

SOEPA Società Sportiva Dilettantistica a r.l. è affiancata dall'avvocato Massimo Caria.

La società contribuente SOEPA S.r.l. ha impugnato un atto di recupero per crediti IVA del periodo di imposta 2006 indebitamente utilizzati in compensazione, oltre sanzioni e accessori, in relazione ai quali l’Ufficio aveva contestato l’inesistenza del credito per omesso deposito del modello IVA del periodo di imposta in oggetto.

La società contribuente ha dedotto che le eccedenze di imposta, dichiarate nel modello unico 2004, erano dovute in quanto la contribuente si era trasformata nell’anno 2003 da S.r.l. in società sportiva dilettantistica; pertanto, deduceva la società contribuente, non si verteva in tema di omessa dichiarazione ma di esonero dall’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale in quanto contribuente che aveva optato per il regime agevolato a termini della l. 16 dicembre 1991, n. 398. 2.

La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. 3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 26 marzo 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente. Il giudice di appello ha preliminarmente ritenuto di non poter far applicazione del giudicato relativo a un precedente periodo di imposta, stante l’autonomia di ciascuno periodo di imposta.

Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto, con duplice argomentazione, che – da un lato - non vi fosse prova che la società contribuente si fosse trasformata nel 2003 in Società Sportiva Dilettantistica e – dall’altro - non vi fosse prova, alla luce della documentazione della contribuente, né della sussistenza dei presupposti sostanziali per la fruizione del regime agevolato, né dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1 l. n. 298/1991, non essendovi prova della comunicazione dell’opzione per il regime agevolato, né della compilazione del quadro VO della dichiarazione. Il giudice di appello ha, infine, rilevato come lo stesso credito fosse maturato in un esercizio diverso rispetto a quello per il quale era stata operata la compensazione.

Ha proposto ricorso per cassazione parte contribuente.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

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