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Pronuncia in materia IRES e operazioni soggettivamente inesistenti


Pubblicato il: 12/14/2022

Nel contenzioso, Me.Co. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Tinelli e Maurizio De Lorenzi.

La ME.CO. s.r.l. proponeva ricorso contro due avvisi di accertamento per IRES anni di imposta 2006 e 2007 con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione i costi, ritenuti indeducibili in quanto derivanti da fatture afferenti a operazioni soggettivamente inesistenti, per complessivi euro 3.054.666,00 per il 2006 ed euro 1.308.311,00 per il 2007, con conseguente determinazione di maggiori imposte e relative sanzioni.

L’avviso nasceva da indagini della Guardia di Finanza, da cui aveva avuto origine un procedimento penale, che aveva accertato operazioni soggettivamente inesistenti tra la società e la ditta individuale CBM Trading di Ciro Beneduce, considerata mera cartiera, avendo in realtà la società effettivamente acquistato la merce ma da altri fornitori.

La Commissione tributaria provinciale di Bari rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello della società. 

In particolare, la CTR, rigettata la doglianza relativa alla decadenza dal potere di accertamento, nel merito riteneva che in forza del nuovo testo dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, introdotto dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, non fosse più opponibile, in tema di imposte dirette, la indeducibilità dei costi ove i beni non fossero utilizzati al fine di commettere il reato ma, salvo prova contraria, acquistati per essere commercializzati, e che fosse irrilevante l’accertamento della consapevolezza o meno della frode da parte della società cessionaria, occorrendo appunto la prova che i costi si riferissero a beni e servizi direttamente utilizzati come mezzo per commettere un reato.

Contro tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate.

La Cassazione accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e, in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere a regolare le spese del giudizio di legittimità.