Accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro GH s.r.l.
Pubblicato il: 12/13/2022
GH s.r.l. è affiancata dall'avvocato Ivo Caraccioli di CGP Studio Legale Tributario.
Con la sentenza n. 100/46/12 del 23/07/2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da GH s.r.l. avverso la sentenza n. 234/44/10 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2004, oltre alle conseguenti sanzioni.
Come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di verifica compiuta dall’Agenzia delle dogane con riferimento all’esecuzione di cessioni extracomunitarie erroneamente ritenute non imponibili IVA in assenza della prova del trasporto della merce fuori dal territorio dello Stato.
La CTR accoglieva l’appello della società contribuente evidenziando che: le fatture nn. 6833 e 6834 del 30/11/2004 non erano oggetto del provvedimento di autotutela con il quale l’Amministrazione doganale aveva ridotto gli importi contestati, sebbene le stesse fossero corredate da copia dell’esemplare n. 3 del DAU, regolarmente prodotta in giudizio; con riferimento alle fatture da n. 6767 a n. 6783 del 24/11/2004, invece, la società aveva prodotto le bollette doganali; GH aveva altresì prodotto nel giudizio di primo grado il duplicato della bolletta doganale n. 828 del 21/12/2004; la documentazione prodotta dalla società contribuente era, pertanto, idonea a comprovare le operazioni di esportazione relative ai mesi di novembre e dicembre 2004; «i motivi di doglianza espressi dall’ufficio, nei propri atti difensivi» non potevano «essere presi in considerazione», sicché la sentenza andava riformata.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.