Dichiarazione di estinzione del giudizio in materia di riscossione ICI e IMU
Pubblicato il: 12/7/2022
Nel contenzioso, SAME S.p.A. è affiancata dall'avvocato Fabrizio Gemelli e dall'avvocato Paolo Vermiglio; il Comune di Misterbianco è assistito dall'avvocato Sergio Cacopardo; Riscossione Sicilia S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Giuseppe Pavone.
La Società per azioni materiali edili – SAME – S.p.a., sulla base di sei motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3865/27/14, depositata il 15 dicembre 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello proposto dal Comune di Misterbianco, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva diversamente accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 29520090015219084) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’ICI dovuta dalla contribuente, per le annualità dal 2004 al 2006, sulla base di pregressi avvisi di accertamento.
Resistono con controricorso Riscossione Sicilia S.p.a. ed il Comune di Misterbianco che, a sua volta, ha articolato due motivi di ricorso incidentale cui la Società per azioni materiali edili – SAME – S.p.a. resiste con controricorso.
Dalla documentazione prodotta emerge, in effetti, che la ricorrente principale è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione, - come da comunicazione dell’agente di riscossione concernente gli importi dovuti ai fini della definizione, - ed ha provveduto al conseguente versamento dell’importo (così) determinato.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.