Salvagnini Italia vince nel ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il: 12/7/2022
Nel contenzioso, Salvagnini Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Valentina De Pasquale dello Studio Barusco Rovetti & Associati.
La Salvagnini Italia s.p.a. presentò, in data 22 giugno 2009, istanza di interpello ai fini della disapplicazione della normativa Controlled Foreign Companies (CFC) di cui all’art.167 del d.P.R. n.917 del 1986 (TUIR), in relazione ai redditi prodotti, per l’anno 2008, dalla propria controllata Salvagnini South Asia sdn. Bhd, con sede in Malesia.
La Società allegò documentazione diretta a dimostrare il requisito dell’esercizio di un’attività economica effettiva da parte della controllata malese al fine di dimostrare l’esimente di cui all’art.167, quinto comma, del TUIR.
L’Agenzia delle entrate espresse parere contrario alla disapplicazione della normativa CFC.
La Società impugnò il rigetto dell’istanza di interpello con ricorso che venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale, con decisione appellata dall’Agenzia delle entrate e confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Il giudice di appello, preliminarmente, riteneva ammissibile il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di disapplicazione. Nel merito, la C.T.R. accertava, anche sulla scorta del pacifico riconoscimento dell’Amministrazione, che la Salvagnini Malesia era società dotata di autonoma struttura, realmente operativa nell’ambito territoriale di competenza, ritenendo tale fatto integrante il presupposto per la disapplicazione del regime CFC.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso cui resiste con controricorso la Salvagnini Italia S.p.A.
La Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi euro 5.600,00 oltre euro 200 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.