Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Inammissibile il ricorso di Forno Spiga d’Oro


Pubblicato il: 12/9/2022

Nel contenzioso, la società Forno Spiga d’Oro di Della Rosa Enrico e Della Rosa Emanuele s.n.c. è affiancata dall’avvocato Gino Scartozzi.

La società in nome collettivo Forno Spiga d’oro di Della Rosa Enrico e Della Rosa Emanuele impugnò l’atto di contestazione con il quale l’Agenzia delle entrate, in occasione di una verifica fiscale eseguita nei confronti della società, aveva applicato le sanzioni per l’omesso versamento di ritenute alla fonte relativamente all’imposta 2001 per il mancato rispetto di quanto disposto dall’art.23 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art.3 del d.P.R.n.602 del 1973.

Il ricorso venne rigettato dall’adita Commissione tributaria di prima istanza e la sentenza, appellata dalla società, venne confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Il Giudice di appello, premesso che i motivi di impugnazione si concretizzavano in una sostanziale riproposizione delle argomentazioni già poste con il ricorso introduttivo e con le successive memorie, riteneva che non potesse estendersi al giudizio il giudicato formatosi nei confronti dell’INPS, mentre dovevano tenersi in considerazione le conclusioni alle quali erano pervenuti i verbalizzanti, traenti fondamento dalle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori, di diversa nazionalità, presenti nei locali della Società, nonché del dettagliato elenco nominativo di persone che risultavano avere svolto attività di lavoro dipendente, nel corso dell’anno 2001, fornito dalla società nel ricorso al giudice del lavoro.

Riteneva, infine, la C.T.R. che il processo verbale di constatazione era assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che, ai fini della sua contestazione, si imponeva la querela di falso.

Avverso questa sentenza la Società propone ricorso.

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.