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Accolto il reclamo della Ternana Calcio


Pubblicato il: 3/13/2023

Nel procedimento la società Ternana Calcio è affiancata dall'avvocato Fabio Giotti.

La Società Ternana Calcio S.P.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Amedeo Mellini dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 075 dell’1.2.2023, in relazione alla gara del Campionato Under 17 Serie A e B Ternana/Perugia del 29.1.2023.

Il Giudice Sportivo aveva così motivato il provvedimento: “Al termine della gara proferiva insulti agli avversari e, successivamente, nei confronti della terna arbitrale”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara, sostenendo essere stata effettuata una ricostruzione esagerata dei fatti, in quanto il proprio calciatore ha posto in essere una condotta non meritevole di una sanzione così grave.

Nel reclamo si contesta che nel referto non siano riportate le parole esatte pronunciate dal calciatore, ma viene effettuata solo una qualificazione giuridica dei fatti che impedisce illegittimamente il contraddittorio alla società reclamante. Identica osservazione viene fatta per i gesti attribuiti al Mellini. Inoltre, le due contestazioni, insulti e gesti, costituirebbero un’azione unitaria e contestuale, per cui la condotta andrebbe censurata con il minimo della sanzione.

La Corte accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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