Condotta violenta, respinto il ricorso della Polisportiva Vastogirardi
Pubblicato il: 3/14/2023
La Polisportiva Vastogirardi è affiancata dall’Avv. Luciano Ruggero Malagnini.
La A.S.D. Polisportiva Vastogirardi ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 97 del 14.02.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Trastevere/Vastogirardi del 12.02.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Makni Nabil la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno”.
La società reclamante, che ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, deduce che il gesto del proprio calciatore integra gli estremi della condotta gravemente antisportiva punibile con 2 giornate di squalifica e non già di quella violenta, ravvisata e punita con le 3 giornate comminate e chiede, pertanto, la derubricazione del comportamento del Makni Nabil e la riduzione della sanzione, invocando a supporto un certo numero di precedenti di questa Corte.
Le risultanze degli atti ufficiali di gara confermano la gravità del fatto sanzionato e privano di fondamento le doglianze della reclamante, atteso che il pugno con il quale Makni Nabil ha colpito in faccia l’avversario costituisce, per giurisprudenza pacifica della Corte, una condotta violenta, per la sua attitudine a compromettere, anche seriamente, l’incolumità altrui, in particolare quando rivolta, come nel caso di specie, verso il viso dell’avversario, parte del corpo particolarmente delicata.
La qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, pertanto, risulta corretta e congrua è la sanzione per essi conseguentemente irrogata.
Alla luce di ciò, respinge il reclamo.