Respinto il reclamo della Casertana FC
Pubblicato il: 3/15/2023
La società è affiancata dal Prof. Avv. Filippo Lubrano.
La società Casertana F.C. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti al calciatore Stefano Paglino, di cui al Com. Uff. n 92, in relazione alla gara Casertana F.C./ A.S.D. Calcio Orientale Sarda Sarrabus-Ogliastra del 5.2.2023.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara sputato al volto di un calciatore avversario. Tale condotta ingenerava un principio di rissa tra i tesserati delle due società”.
La Casertana F.C ritiene la sanzione comminata al proprio tesserato eccessivamente afflittiva e deduce la violazione del principio di proporzionalità.
Secondo la reclamante il calciatore Stefano Paglino avrebbe ricevuto una squalifica particolarmente gravosa, rispetto ad altre sanzioni comminate dal Giudice Sportivo “nel medesimo comunicato ufficiale”. Tutto il reclamo della Casertana è incentrato sulla disparità del “ metro” usato dal Giudice Sportivo nel valutare il comportamento tenuto dal proprio tesserato che, in confronto a condotte simili tenute da altri calciatori, avrebbe subito una sanzione ben più pesante.
La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto. Nell’esaminare il reclamo e valutare la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, il Giudice di Appello non deve prendere in esame le altre decisioni assunte dal giudice di prime cure, che tra l’altro attengono fatti diversi rispetto a quello contestato al reclamante, ma valutare la congruità della sanzione rispetto al dettato normativo.