Pronuncia della Cassazione sul ricorso di CEM Gestioni
Pubblicato il: 3/16/2023
Nel contenzioso, CEM Gestioni è affiancata dall'avvocato Nicola Bonasia.
La società CEM Gestioni srl ricorre avverso la sentenza n. 41/40/12, con la quale la CTR del Lazio accoglieva il gravame proposto dall'ente finanziario avverso la decisione della CTP di Latina innanzi alla quale la contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento e di liquidazione emesso in data 19.10.2006, in relazione all'atto notarile dell'8.10.2004, con il quale si dava atto che, a seguito di precedente avviso di accertamento del 29.03.2002 che aveva riqualificato due atti di cessione di locali e di attrezzature come cessione di azienda, si procedeva a formalizzare la cessione di azienda.
La società impugnava il secondo avviso, assumendo di aver aderito al condono di cui alla I. 289/2002, art. 15, sia per la definizione dell'IVA che per le imposte sui redditi. In seguito ad altro avviso relativo all'imposta di registro, la società aderiva al condono ex I. 289/2002 per le violazioni in materia di imposta di registro ed effettuava il relativo versamento per complessivi euro 1.559,69.
In particolare, sosteneva che l'atto notarile aveva la finalità di regolarizzare formalmente la compravendita di azienda già accertata dall'Ufficio ed avvenuta con atti di cessione registrati in data 28.11.20021 e 31.01.2002.
La Commissione regionale, pur affermando che l'atto notarile aveva formalizzato la compravendita dell'azienda avvenuta in precedenza in maniera parcellizzata e che essa era fuori campo IVA, statuiva che anche detto atto notarile dell'8.10.2014 doveva essere soggetta all'imposta di registro; affermava inoltre che il condono aveva riguardato solo la cessione di beni mobili ( arredi e attrezzature), con la conseguente permanente validità dell'avviso di rettifica e liquidazione relativa alla formale cessione di azienda avvenuta in data 8 ottobre 2004.
Escludeva poi il deficit motivazionale dell'atto impositivo, ritenendo che sebbene sinteticamente motivato, conteneva tutti gli elementi essenziali per la difesa.
La Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; condanna l'Agenzia alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.