Respinto il ricorso in Consiglio di Stato di Copura Soc. Coop.
Pubblicato il: 3/16/2023
Nel contenzioso, Copura Soc. Coop. è affiancata dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti; Markas S.r.l. è assistita dall'avvocato Pietro Adami; ASST Sette Laghi è difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari.
La società Copura Soc. Coop. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 01801/2022.
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 9 agosto 2018 la ASST dei Sette Laghi ha avviato una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto pazienti e materiali all’interno e tra le varie strutture dello stesso ente appaltante. La lex specialis ha previsto come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una durata di anni tre più tre di eventuale rinnovo e un valore a base di gara pari ad euro 9.873.390,00, oltre IVA.
A seguito della valutazione delle offerte è stata stilata la seguente graduatoria: Rekeep S.p.a., Cooperativa Pulizie Ravenna (Copura) Soc. Coop. e Markas S.r.l. Una volta espletato il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di Reekep, con Determinazione Dirigenziale n. 203 del 26 luglio 2019 la ASST dei Sette Laghi ha deliberato di aggiudicare il servizio alla prima classificata.
La Markas (terza classificata) ha impugnato la suddetta aggiudicazione dinanzi al TAR Lombardia e il ricorso è stato accolto con sentenza n. 981/2020 che ha annullato gli atti impugnati e imposto la riedizione del potere da parte della stazione appaltante.
All’esito di una nuova fase di verifica delle offerte delle prime due classificate, con Determinazione Dirigenziale n. 998 del 27 luglio 2020 sono state confermate la graduatoria iniziale e l’aggiudicazione in favore di Rekeep.
Ritenendo che l’offerta formulata in gara da Copura fosse palesemente incongrua, Markas ha impugnato il suddetto provvedimento con un terzo ricorso, accolto con la sentenza n. 1801 del 27 luglio 2022 oggetto dell’appello qui all’esame proposto da Copura.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante a rifondere in favore di Markas le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre accessori di legge.