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Respinto il ricorso di Territorio Strade Ambiente


Pubblicato il: 3/18/2023

Territorio Strade Ambiente è affiancato dagli avvocati Achille Buffardi e Lucia Papa; Anas S.p.A. è assistita dagli avvocati Pietro Raniero Allori, Cecilia Ticca e Valeria Graziosi; Sicilville s.r.l. è difesa dall'avvocato Marianna Saldigloria.

Territorio Strade Ambiente ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 96/2022.

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Sardegna la Società Territorio Strade Ambiente s.r.l. impugnava il provvedimento adottato dalla Commissione di gara nella seduta del 16 dicembre 2021 con cui veniva disposta la sua esclusione dalla gara indetta da Anas s.p.a. per affidare in appalto l’esecuzione di “Servizi di M.R. – “Opere in verde e pulizia pertinenze” lungo le SS.SS. del C.M. di Monastir – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Cagliari” – gara CIG 86198350DF.

A sostegno delle proprie ragion deduceva un unico motivo di gravame, rubricato “Violazione dei punti 13, 17 e 21 del disciplinare – Violazione dell’articolo 59 comma 3°, lett. a), del d.lgs. 50/2016 in relazione all’articolo 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 – Violazione dell’articolo 83 commi 8 e 9 del d.lgs. 50/2016 – Eccesso di potere per istruttoria carente ed errata – Illogicità manifesta”, con il quale lamentava che la mera indicazione, sulla dichiarazione di offerta economica e nel dettaglio dei costi della manodopera, di un “CIG” e di un “n. di procedura” non corrispondenti a quelli della procedura in questione fosse irrilevante, non essendo né il “CIG” né il “n. di procedura” elementi richiesti dai documenti di gara per la formulazione dell’offerta economica.

Con sentenza 9 febbraio 2022, n. 96, il giudice adito respingeva il ricorso, ritenendo che l’offerta della ricorrente fosse effettivamente carente e contraddittoria nei suoi elementi essenziali, nonché irrispettosa dei documenti di gara, segnatamente con riferimento a quanto prescritto al par. 17 del disciplinare, nella parte in cui imponeva l’indicazione dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi di manodopera.

Avverso tale decisione la società Territorio Strade Ambiente s.r.l. interponeva appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore delle appellate Anas s.p.a. e Sicilville s.r.l., delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) ciascuna, oltre Iva e Cpa se dovute.