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Respinto il reclamo della AS Roma e dell'allenatore Mourinho


Pubblicato il: 3/15/2023

L’ Avv. Antonio Conte, il General Counsel Lorenzo Vitali hanno affiancato A.S. Roma e il Sig. Mourinho.

In data 3 marzo 2023, la società A.S. Roma S.r.l. e il Sig. Josè Dos Santos Mourinho presentavano reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo, pubblicata nel C.u. n. 161 del primo marzo 2023, con la quale venivano irrogate la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 al Sig. Josè Dos Santos Mourinho in relazione alla gara Cremonese/Roma del 28 febbraio 2023.

Oggetto della sanzione, il comportamento dell'allenatore, per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione; per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive.

Le parti reclamanti, nel merito, ritengono detta sanzione sproporzionata, ingiusta ed erroneamente afflittiva. Contestano, in particolare, la ricostruzione dei fatti verificatisi all’inizio del secondo tempo della gara di cui è giudizio. Sostengono che l’infrazione contestata non sarebbe stata commessa e che, comunque, sarebbe dipesa da condotte e comportamenti del IV ufficiale, sig. Serra, che rifletterebbero profili di natura arbitraria quanto all’esercizio del potere riconosciuto alla funzione di componente del corpo arbitrale.

La Corte Sportiva ritiene, sia in ragione di quanto dichiarato con risolutezza dagli ufficiali di gara nel giudizio, sia in virtù degli elementi a disposizione dell’istruttoria svolta dalla Procura federale, che non offre evidenze certe per ribaltare la decisione del giudice di prime cure, non può in alcun modo revocarsi in dubbio che l’atteggiamento dell’allenatore della compagine capitolina, per quanto di competenza della Corte, sia da stigmatizzare, non soltanto con riferimento a quanto avvenuto sul terreno di gioco, ma anche e soprattutto in merito al comportamento da questi tenuto al termine dell’incontro, ben quarantacinque minuti dopo l’espulsione, argomenti questi che non lasciano alcun margine neanche per ridurre la sanzione irrogata, posta, altresì, la recidiva del reclamante (art. 18 C.G.S.).

Nemmeno può essere revocata l’equità sottesa alla sanzione comminata dal Giudice sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara con ammenda di € 10.000,00, laddove il minimo edittale previsto dal Codice di giustizia sportiva già solo per un unico episodio di condotta ingiuriosa e irriguardosa è pari a 2 giornate di squalifica.

Alla luce di ciò, la Corte respinge il reclamo.

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