Pronuncia del Consiglio di Stato in materia di istruzione universitaria
Pubblicato il: 3/18/2023
Nel contenzioso, Istituti Clinici Zucchi S.p.a. è affiancato dagli avvocati Francesco Bellocchio, Massimiliano Pozzi, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini; Regione Lombardia è assistita dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Santina Cucco.
Istituti Clinici Zucchi S.p.a. ha avanzato ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3708/2021, resa tra le parti e passata in giudicato, nonché alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 8451/2022, emessa per l’ottemperanza alla prima.
Con ricorso per ottemperanza la società titolare di struttura sanitaria, accreditata e a contratto, da tempo convenzionata con la Facoltà di Medicina dell’Università di Studi di Milano come sede didattica, ha chiesto che sia ordinata l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3708 dell’11 maggio 2021, passata in giudicato, con la quale, in riforma della sentenza del T.a.r. Milano n. 736/2020, era stato accolto il ricorso proposto dalla società per l’annullamento della delibera della Giunta regionale Lombardia n. 2014 del 31 luglio 2019, recante la soppressione della funzione “non tariffata” della "Didattica Universitaria della Facoltà di medicina e Chirurgia".
Il giudice d’appello ha, nella sentenza di merito, ritenuto l’impugnato provvedimento di soppressione della funzione “non tariffata” in questione in parte qua illegittimo per insufficienza motivazionale.
Con un primo ricorso in ottemperanza, la società ha lamentato che, malgrado fosse passato quasi un anno dalla pronuncia, la Regione Lombardia non avesse ancora dato esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato. Tale ricorso è stato accolto con la sentenza di questa sezione n. 8451/2022, che ha ordinato all’Amministrazione di provvedere.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara nullo in parte qua l’atto impugnato e ordina alla Regione Lombardia di dare effettiva esecuzione, nel termine indicato in motivazione, alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3708/2021; per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Milano, con facoltà di delega ad un funzionario del relativo Ufficio, che provvederà, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza ai sensi e nei termini specificati in motivazione; riserva di provvedere sull’eventuale compenso del Commissario ad acta, da porre a carico della Regione Lombardia, per la predetta attività; condanna la Regione Lombardia al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate onnicomprensivamente in € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge; esonera le altre amministrazioni non costituite dalla rifusione delle spese.